Il datore di lavoro ha la possibilità di erogare beni e servizi in favore dei propri dipendenti al fine di soddisfare alcune esigenze extra lavorative, incrementare il loro benessere e conseguentemente aumentare la fidelizzazione all’azienda.
E’ opportuno distinguere tra:
welfare istituito in azienda tramite accordo di secondo livello (aziendale o territoriale);
welfare istituito in azienda tramite regolamento aziendale.
Tale distinzione è fondamentale, in quanto le modalità di introduzione del welfare e il trattamento fiscale e contributivo dei benefici erogati ai dipendenti sono differenti.
Nel primo caso:
è necessario un accordo di secondo livello, da definire e sottoscrivere con le organizzazioni sindacali territorialmente maggiormente rappresentative;
tale accordo deve essere depositato telematicamente sul sito del ministero entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
il welfare costituisce un’alternativa, a libera scelta del dipendete, di fruire del premio di risultato in natura anziché in denaro;
se i benefit sono offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, sono totalmente esenti da imposte e contributi.
Nel secondo caso:
è sufficiente un semplice regolamento aziendale, ovvero un atto unilaterale del datore di lavoro;
il vantaggio a livello di imposte e contributi varia a seconda della tipologia di benefit fruito dal lavoratore ed è regolamentata dalla norma ordinaria (art. 51, TUIR) in materia di fringe benefit.
Le dimissioni in periodo protetto cambiano tra i genitori e in base all’età del bambino. La norma prevede una particolare tutela per i lavoratori genitori
Il cd. Decreto 1° Maggio (dl 62/2026) ha introdotto nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di incentivi simili ma non uguali