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Welfare aziendale

welfare

Il datore di lavoro ha la possibilità di erogare beni e servizi in favore dei propri dipendenti al fine di soddisfare alcune esigenze extra lavorative, incrementare il loro benessere e conseguentemente aumentare la fidelizzazione all’azienda.

E’ opportuno distinguere tra:

  • welfare istituito in azienda tramite accordo di secondo livello (aziendale o territoriale);
  • welfare istituito in azienda tramite regolamento aziendale.

Tale distinzione è fondamentale, in quanto le modalità di introduzione del welfare e il trattamento fiscale e contributivo dei benefici erogati ai dipendenti sono differenti.

Nel primo caso:

  • è necessario un accordo di secondo livello, da definire e sottoscrivere con le organizzazioni sindacali territorialmente maggiormente rappresentative;
  • tale accordo deve essere depositato telematicamente sul sito del ministero entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
  • il welfare costituisce un’alternativa, a libera scelta del dipendete, di fruire del premio di risultato in natura anziché in denaro;
  • se i benefit sono offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, sono totalmente esenti da imposte e contributi.

Nel secondo caso:

  • è sufficiente un semplice regolamento aziendale, ovvero un atto unilaterale del datore di lavoro;
  • il vantaggio a livello di imposte e contributi varia a seconda della tipologia di benefit fruito dal lavoratore ed è regolamentata dalla norma ordinaria (art. 51, TUIR) in materia di fringe benefit.

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