Se un lavoratore viene assunto nel settore privato (esclusi i domestici), a decorrere dal 1° luglio 2026, ha un tempo più ridotto per effettuare la scelta di destinazione del TFR.
Se il lavoratore non effettua una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione il TFR verrà inviato automaticamente al fondo pensione complementare previsto dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda.
Ad esempio: CCNL Commercio → fondo Fon.Te; CCNL Chimici → fondo Fonchim.
Il lavoratore, quindi, entro 60 giorni dall’assunzione può scegliere di:
lasciare il TFR in azienda,
destinarlo ad uno specifico fondo di pensione complementare di suo gradimento,
confermare l’adesione al fondo indicato dal CCNL applicato in azienda,
non fare alcuna scelta e, quindi, determinare l’adesione automatica al fondo indicato dal CCNL applicato in azienda.
Nell’ipotesi in cui si realizzi l’ultima casistica elencata, è utile tenere presente cosa succede se il CCNL applicato in azienda non prevede fondi.
In tale ipotesi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini – Cometa.
Inoltre nel caso siano presenti più fondi, il TFR è destinato in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti.
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