
DIMISSIONI IN PERIODO PROTETTO
Le dimissioni in periodo protetto cambiano tra i genitori e in base all’età del bambino. La norma prevede una particolare tutela per i lavoratori genitori
In data 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il Collegato Lavoro, legge n. 203/2024.
Si pone l’attenzione in particolare su alcune delle novità introdotte in materia di lavoro da tale disposizione normativa.
Se il CCNL applicato in azienda disciplina specificatamente la durata del periodo di prova per i contratti a termine, si applica tale previsione.
Qualora, invece, nulla fosse previsto dal CCNL, viene fornita la seguente formula: 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, rispettando tuttavia una durata minima di 2 giorni e una durata massima di 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi ma inferiori a 12 mesi. Nessuna indicazione è prevista in relazione ai contratti con durata iniziale pari o superiore a 12 mesi.
Viene stabilito che anche le comunicazioni in materia di lavoro agile sono soggette al termine dei 5 giorni dalla data di avvio del periodo o dalla data di modifica della durata/cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Viene introdotto un nuovo contratto ibrido, denominato “contratto misto”.
Caratteristiche:
Viene introdotta una soluzione volta a gestire la problematica del lavoratore che, per disinteresse o mancata volontà, non procede a compilare il modulo telematico di dimissioni.
Il datore di lavoro può, infatti, chiudere il rapporto di lavoro imputando al lavoratore la volontà di recedere in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni (da intendersi di calendario).
In tal modo, il datore di lavoro non è costretto a procedere con il licenziamento disciplinare del lavoratore e conseguentemente con il pagamento del ticket di licenziamento.
La procedura, in capo al datore di lavoro, è la seguente:
L’Ispettorato ha precisato che la modalità preferibile di comunicazione sia tramite posta elettronica certificata.
Inoltre, l’Ispettorato ritiene che tale comunicazione debba essere preventiva rispetto alla comunicazione di cessazione al centro impiego.
2. Effettuare, entro i 5 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione, la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego indicando quale giustificativo del recesso “dimissioni volontarie”.
La nuova procedura non rientra nella procedura delle contestazioni disciplinari.
Tuttavia, è opportuno che il datore di lavoro comunichi formalmente e per iscritto al lavoratore l’inizio dell’assenza ingiustificata, al fine di fornire una data certa al giorno di decorrenza della medesima.
Viene previsto che le conciliazioni in sede sindacale possano essere svolte da remoto, in modalità telematica.
Attenzione: tale disposizione non è operativa, tuttavia, fino all’emanazione del relativo decreto attuativo, sentito il Garante della Privacy.
Dal 1° gennaio 2025, INPS e INAIL possono concedere rateazioni per il pagamento dei debiti fino ad un numero massimo di 60 rate mensili.
Attenzione: è necessario attendere il decreto attuativo, in cui verranno definite le casistiche che consentiranno l’accesso a tale rateazione.

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