Oltre al periodo di congedo obbligatorio (cd. maternità obbligatoria), i genitori lavoratori dipendenti hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo parzialmente retribuito, definito congedo parentale (ex maternità facoltativa).
Per quanto tempo è possibile fruire del congedo parentale?
Età del bambino
Periodo di Fruizione
Fino al compimento dei 12 anni e per ogni figlio
6 mesi solo madre (dopo congedo obbligatorio) 7 mesi solo padre (dalla nascita del figlio) 11 mesi totali in caso di fruizione da parte di entrambi, nel rispetto del limite massimo di 6 mesi madre e 7 mesi padre
In caso di parto gemellare, i periodi spettanti si moltiplicano in base al numero di bambini nati.
Durante il congedo parentale il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità a carico INPS per un determinato periodo e il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità se previsto dal CCNL applicato in azienda.
Qual è l’attuale misura dell’indennità corrisposta dall’INPS durante il periodo di congedo parentale?
Età del bambino
Periodo di Fruizione
Indennità INPS
Fino al compimento dei 12 anni
3 mesi madre + 3 mesi padre 3 mesi in alternativa tra i genitori 2 mesi in alternativa tra i genitori
30% di retribuzione media giornaliera 30% di retribuzione media giornaliera 0%, salvo reddito inferiore a 2,5 volte importo del trattamento minimo di pensione
Fino al compimento dei 6 anni
3 mesi madre + 3 mesi padre 3 mesi in alternativa tra i genitori 2 mesi in alternativa tra i genitori
80% di retribuzione media giornaliera 30% di retribuzione media giornaliera 0%, salvo reddito inferiore a 2,5 volte importo del trattamento minimo di pensione
Le dimissioni in periodo protetto cambiano tra i genitori e in base all’età del bambino. La norma prevede una particolare tutela per i lavoratori genitori
Il cd. Decreto 1° Maggio (dl 62/2026) ha introdotto nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di incentivi simili ma non uguali