Corte di Cassazione: Uso Improprio dei Permessi Disabili
Data di pubblicazione:
La Corte di Cassazione ha fornito un’importante risposta in una recente sentenza (Cass. N. 14763/2025) sull’utilizzo improprio dei permessi disabili e sulla conseguente illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore.
I permessi disabili, ovvero i permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, sono permessi giornalieri (tre al mese) retribuiti. Sono fruibili per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno presso strutture o per i lavoratori stessi affetti da disabilità.
Nel caso oggetto della sentenza, il lavoratore durante l’utilizzo di tali permessi per assistere il disabile si è dedicato per brevi periodi di tempo al proprio benessere psico fisico e, in particolare, allo svolgimento di un’attività sportiva.
Secondo la Corte, la funzione di assistenza al disabile non viene meno quando nell’ambito dell’intera giornata il dipendente riservi alle proprie esigenze personali un limitato lasso di tempo per svolgere un’attività sportiva, utile per il recupero delle energie spese durante l’assistenza.
Pertanto, se il dipendente si occupa solo marginalmente della propria condizione di salute, senza fare venire meno il nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, resta intatta la funzione dei permessi fruiti.
Alla luce di tutto ciò, il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore in presenza di tale condotta è ritenuto illegittimo dalla Suprema Corte.
Le dimissioni in periodo protetto cambiano tra i genitori e in base all’età del bambino. La norma prevede una particolare tutela per i lavoratori genitori
Il cd. Decreto 1° Maggio (dl 62/2026) ha introdotto nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di incentivi simili ma non uguali