E’ entrata in vigore il 9 agosto u.s. la Legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
In particolare, la norma prevede:
congedo non retribuito di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%,
10 ore annue di permesso retribuito (operative però dal 1° gennaio 2026), per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto da malattia oncologica o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
I lavoratori che richiedono il congedo, una volta decorso il periodo previsto, hanno diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile per svolgere la propria prestazione.
In entrambi i casi è richiesta una certificazione/prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista.
Le dimissioni in periodo protetto cambiano tra i genitori e in base all’età del bambino. La norma prevede una particolare tutela per i lavoratori genitori
Il cd. Decreto 1° Maggio (dl 62/2026) ha introdotto nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di incentivi simili ma non uguali