Quando il datore di lavoro intima il licenziamento per motivi inerenti alla condotta del lavoratore e tali da determinare il venir meno del vincolo fiduciario, si parla di licenziamento disciplinare.
La condotta del lavoratore può costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Nel primo caso il comportamento del lavoratore è talmente grave da non consentire il prosieguo del rapporto di lavoro e, pertanto, non è previsto alcun periodo di preavviso da rispettare.
Nel secondo caso, invece, il comportamento del lavoratore consiste in un importante inadempimento degli obblighi contrattuali, tuttavia non così grave da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro e, pertanto, il datore di lavoro deve rispettare il periodo di preavviso.
In entrambe le casiste, il datore di lavoro deve osservare una precisa procedura prima di intimare il licenziamento.
Di seguito si riportano le fasi procedurali:
verificare nel codice disciplinare affisso in azienda la sussistenza di un divieto o della previsione del licenziamento quale sanzione per il comportamento tenuto dal lavoratore;
effettuare la contestazione disciplinare dell’addebito;
rispettare il termine di difesa del lavoratore (per legge 5 giorni da intendersi di calendario, ma il CCNL può stabilire un termine più lungo);
valutare le eventuali giustificazioni presentate (in forma orale o scritta) dal lavoratore;
intimare il licenziamento, quale provvedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione disciplinare (il CCNL può prevedere un termine entro cui applicare il provvedimento).
Caso Studio. Licenziamento durante il periodo di prova. Il dipendente viene assunto, prevedendo il periodo di prova, in un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria.
Il tirocinio (o stage) è un periodo di orientamento e formazione. Proprio per questo motivo i tirocini non possono essere attivati autonomamente dalle aziende, ma
La Corte Costituzionale in una recente sentenza è intervenuta nuovamente sul tema dell’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, ovvero le imprese