Oltre al periodo di congedo obbligatorio (cd. maternità obbligatoria), i genitori lavoratori dipendenti hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo parzialmente retribuito, definito congedo parentale (ex maternità facoltativa).
Per quanto tempo è possibile fruire del congedo parentale?
Età del bambino
Periodo di Fruizione
Fino al compimento dei 12 anni e per ogni figlio
6 mesi solo madre (dopo congedo obbligatorio) 7 mesi solo padre (dalla nascita del figlio) 11 mesi totali in caso di fruizione da parte di entrambi, nel rispetto del limite massimo di 6 mesi madre e 7 mesi padre
In caso di parto gemellare, i periodi spettanti si moltiplicano in base al numero di bambini nati.
Durante il congedo parentale il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità a carico INPS per un determinato periodo e il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità se previsto dal CCNL applicato in azienda.
Qual è l’attuale misura dell’indennità corrisposta dall’INPS durante il periodo di congedo parentale?
Età del bambino
Periodo di Fruizione
Indennità INPS
Fino al compimento dei 12 anni
3 mesi madre + 3 mesi padre 3 mesi in alternativa tra i genitori 2 mesi in alternativa tra i genitori
30% di retribuzione media giornaliera 30% di retribuzione media giornaliera 0%, salvo reddito inferiore a 2,5 volte importo del trattamento minimo di pensione
Fino al compimento dei 6 anni
3 mesi madre + 3 mesi padre 3 mesi in alternativa tra i genitori 2 mesi in alternativa tra i genitori
80% di retribuzione media giornaliera 30% di retribuzione media giornaliera 0%, salvo reddito inferiore a 2,5 volte importo del trattamento minimo di pensione
Caso Studio. Licenziamento durante il periodo di prova. Il dipendente viene assunto, prevedendo il periodo di prova, in un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria.
Il tirocinio (o stage) è un periodo di orientamento e formazione. Proprio per questo motivo i tirocini non possono essere attivati autonomamente dalle aziende, ma
La Corte Costituzionale in una recente sentenza è intervenuta nuovamente sul tema dell’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, ovvero le imprese