
CASO STUDIO – Licenziamento durante il periodo di prova.
Caso Studio. Licenziamento durante il periodo di prova. Il dipendente viene assunto, prevedendo il periodo di prova, in un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria.
In caso di malattia il lavoratore deve ottemperare ai seguenti adempimenti:
Normalmente il CCNL applicato in azienda stabilisce tempi e modalità della comunicazione dell’assenza al datore di lavoro. In mancanza di specifiche previsioni, tale comunicazione deve essere tempestiva e, proprio a tal fine, può essere effettuata anche tramite sms o e-mail.
Il certificato di malattia telematico deve essere predisposto dal medico o dalla struttura sanitaria e deve essere inviato in data non successiva all’inizio della malattia (ad eccezione dell’ipotesi in cui la visita medica sia domiciliare, unica ipotesi in cui il certificato può essere inviato il giorno successivo).
L’invio telematico esonera il lavoratore dall’invio cartaceo del documento al datore di lavoro ma non dall’obbligo di avvisarlo della propria assenza. Il datore di lavoro può chiedere al dipendente di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato telematico.
Qualora il medico non possa procedere all’invio telematico (ad esempio per impossibilità tecnica all’utilizzo della procedura telematica), rilascerà al lavoratore il certificato cartaceo e il lavoratore dovrà preoccuparsi di inviare tale certificato entro 2 giorni all’inps e al datore di lavoro.
Nel caso del protrarsi della malattia, il lavoratore deve chiedere al medico l’invio di un altro certificato di continuazione.
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile per le visite di controllo, presso il luogo indicato sul certificato medico, tutti i giorni festivi inclusi nei seguenti orari:
La violazione dell’obbligo di reperibilità assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla sussistenza dello stato di malattia. In tale ipotesi, ad esempio, il datore di lavoro può attivare la procedura disciplinare, al fine di contestare il comportamento inadempiente del lavoratore.
L’indennità di malattia non spetta per i giorni non documentati da idonea certificazione, a meno che il lavoratore non dimostri che l’omissione o il ritardato invio sia stato causato da un serio e apprezzabile motivo.
Image by: Bruce The Deus, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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