
CASO STUDIO – Licenziamento durante il periodo di prova.
Caso Studio. Licenziamento durante il periodo di prova. Il dipendente viene assunto, prevedendo il periodo di prova, in un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria.
L’istituto del distacco trova la sua definizione nell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, all’interno del Titolo III della norma dedicato alle forme di esternalizzazione del lavoro.
Il distacco si realizza quando il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse di natura produttiva e/o organizzativa, non economica, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro datore di lavoro (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Si configura, pertanto, un rapporto di lavoro che coinvolge i seguenti tre soggetti:
Quali sono i presupposti che configurano un distacco lecito?
Ciò che rileva è la funzionalità della durata del distacco alla persistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante.
E’ possibile, quindi, che la durata del distacco sia medio-lunga (20 giorni, 3 mesi, 1 anno) o determinabile (fino alla realizzazione di un’opera o un servizio), ma non deve mai avere il carattere della definitività.
Il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante, quindi, le mansioni devono essere predeterminate.
La norma non fornisce specifiche in merito, ma giurisprudenza e prassi ministeriale hanno fornito alcuni parametri al fine di riscontrare un interesse legittimo:
Cosa differenzia il distacco dagli altri due istituti giuridici individuati dal legislatore, caratterizzati sempre dalla “trilateralità” del rapporto di lavoro?
Cosa succede se viene attivato un distacco in mancanza dei requisiti imposti dalla legge?
Si configura un distacco illecito, con la conseguente possibile applicazione delle relative sanzioni.

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