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Lavoratore in distacco

uomo con valigia

L’istituto del distacco trova la sua definizione nell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, all’interno del Titolo III della norma dedicato alle forme di esternalizzazione del lavoro.

Il distacco si realizza quando il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse di natura produttiva e/o organizzativa, non economica, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro datore di lavoro (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Si configura, pertanto, un rapporto di lavoro che coinvolge i seguenti tre soggetti:

  1. datore di lavoro distaccante
  2. datore di lavoro distaccatario
  3. lavoratore distaccato.

Quali sono i presupposti che configurano un distacco lecito?

  • Temporaneità del distacco

Ciò che rileva è la funzionalità della durata del distacco alla persistenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante.

E’ possibile, quindi, che la durata del distacco sia medio-lunga (20 giorni, 3 mesi, 1 anno) o determinabile (fino alla realizzazione di un’opera o un servizio), ma non deve mai avere il carattere della definitività.

  • Svolgimento di una determinata attività lavorativa

Il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante, quindi, le mansioni devono essere predeterminate.

  • Interesse del datore di lavoro distaccante

La norma non fornisce specifiche in merito, ma giurisprudenza e prassi ministeriale hanno fornito  alcuni parametri al fine di riscontrare un interesse legittimo:

  • qualsiasi interesse organizzativo o produttivo del distaccante, che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui;
  • interesse specifico, rilevante e concreto;
  • interesse con una rilevanza giuridica tale da giustificare la dissociazione tra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione, non può essere un interesse puramente economico;
  • interesse che deve persistere per tutta la durata del distacco.

Cosa differenzia il distacco dagli altri due istituti giuridici individuati dal legislatore, caratterizzati sempre dalla “trilateralità” del rapporto di lavoro?

  1. Somministrazione di lavoro: Il somministratore realizza il mero interesse produttivo della somministrazione di personale ai fini di lucro, non ha altri interessi produttivi al di là di quello puramente economico.
  2. Appalto di servizi: L’unico interesse rilevante è quello del committente e consiste nella corretta esecuzione da parte dell’appaltatore dell’opera/servizio a lui commissionata, mediante la struttura imprenditoriale e organizzazione di mezzi/uomini del medesimo appaltatore.

Cosa succede se viene attivato un distacco in mancanza dei requisiti imposti dalla legge?

Si configura un distacco illecito, con la conseguente possibile applicazione delle relative sanzioni.

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